Fattura elettronica per osteopati e fisioterapisti 

La fatturazione elettronica, entrata in vigore il 1 gennaio 2019, è stata in seguito oggetto di modifiche che hanno interessato coloro che operano in ambito sanitario. In un primo momento l’articolo 10-bis D.L. 119/2018 convertito nella Legge 136/2018 sembrava prevedere l’obbligo di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche da parte di soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.  

Inizialmente infatti solo le prestazioni sanitarie che rientravano tra quelle fiscalmente detraibili avevano mantenuto il sistema di fatturazione cartaceo. 

A modificare quanto previsto nella predetta legge è giunto successivamente l’articolo 9-bis comma 2 D.L. 135/2018. Convertito nella L. 12/2019 il decreto è conosciuto come “Semplificazioni in materia di personale del Servizio Sanitario Nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari“. Per effetto di quest’ultimo, a far data dal 13 febbraio 2019, il ritorno al sistema cartaceo interessa anche coloro che non sono tenuti alla comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. 

Se da un lato questa modifica ha permesso di essere in linea con quanto richiesto dal Garante per la Privacy con il documento del 20 dicembre 2018, dall’altro ha aperto un quesito riguardante il concetto di prestazioni sanitarie per il legislatore.  

Dalla giusta interpretazione della nozione deriva il trattamento a cui devono attenersi i tanti soggetti che oggi operano in strutture sanitarie private, come podologi, osteopati, fisioterapisti e massofisioterapisti.  Se la prima classificazione, legata al Sistema Tessera Sanitaria, aveva un ambito ben preciso e di chiara individuazione, lo sganciamento dal sistema ha creato molta incertezza tra gli operatori. 

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate  

L’Agenzia delle Entrate si è espressa più volte nel corso di quest’anno. A seguito dei chiarimenti forniti in risposta dall’agenzia si evince che l’obbligo di emettere documento cartaceo riguarda fisioterapisti, podologi e logopedisti per le prestazioni rese a persone fisiche.  

Se invece il professionista si avvale di terzi per erogare la prestazione ne consegue che la fatturazione viene emessa nei confronti dello specialista e non più del cliente. In questo caso il documento dovrà essere emesso in formato elettronico transitare attraverso il Sistema di Interscambio. 

Un discorso a parte deve invece essere fatto per gli osteopati. Questa figura professionale, infatti, ad oggi non è tra quelle sanitarie comprese nell’elenco disponibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute. Ne consegue che dette prestazioni non sono fiscalmente deducibili. Questo non dovrebbe però influire sul sistema di fatturazione che segue le regole dettate dal decreto Semplificazione. 

Gestionale per osteopati e fisioterapisti 

Poter disporre di un software per la fatturazione delle prestazioni rese da fisioterapisti ed è sicuramente un aiuto importante. Gestire la compilazione e l’invio delle fatture elettroniche con un semplice click e con la sicurezza di non commettere errori è senza dubbio fondamentale. Con AiDU è possibile avere questo ed altro. Questo software consente infatti anche funzioni aggiuntive, come ad esempio la gestione delle schede pazienti. 

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